domenica 31 maggio 2015

La Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale: è l’organo dello Stato che ha il compito di valutare la legittimità delle leggi e referendum abrogativi,arbitrare i conflitti tra poteri dello Stato e Regioni, giudicare Presidente della Repubblica se in stato d’accusa. Corte Costituzionale è composta da: 5 giudici eletti dal parlamento in seduta comune; 3 giudici della corte di cassazione; 1 Consiglio di stato; 1 Corte dei conti; 5 dal Presidente della Repubblica. I magistrati durano in carica 9 anni Nei giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica la composizione della Corte viene con 16 giudici chiamati giudici aggregati. La carica di giudice costituzionale è incompatibile con quella di membro del Parlamento o di un consiglio regionale. Perciò, durante il periodo di appartenenza alla corte, i giudici che siano magistrati, deputati o professori non possono svolgere funzioni della loro materia. La corte elegge tra i proprio membri un presidente che dura in carica un triennio ed è rieleggibile fino a quando non è scaduto come giudice. Il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità è eletto il più anziano in carica. Funzioni della corte costituzionale: -controllo sulla legittimità costituzionale delle leggi del Parlamento e leggi Regionali; -pronuncia sull’ammissibilità del referendum abrogativo; -giudizio penale relativo ai reati del Presidente della Repubblica Il controllo di costituzionalità delle leggi può avvenire seguendo due modelli diversi: -sindacato diffuso; -sindacato accentrato. Sindacato diffuso: qualsiasi giudice che si trovi ad applicare una legge può decidere sulla conformità alla Costituzione della stessa. Sindacato accentrato: la verifica di costituzionalità della legge sia attribuita esclusivamente a un particolare organo giurisdizionale costituzionale. Impugnativa diretta: ogni cittadino può proporre la questione di legittimità costituzionale direttamente all’organo incaricato. Giudizio in via incidentale è quello in cui la questione di legittimità costituzionale viene proposta alla Corte Costituzionale da un giudice durante lo svolgimento di un processo. Per avviare il procedimento è necessario: -che in processo si discuta dell’applicazione di una legge; -che sorga il dubbio che la legge sia incostituzionale; -che il processo non possa concludersi se non si risolve la questione. La questione di incostituzionalità può essere sollevata direttamente dal giudice o dal pubblico ministero (colui che sostiene l’accusa). Se la questione appare infondata il processo prosegue e la questione di incostituzionalità non viene sottoposta a giudizio della corte costituzionale, altrimenti se il giudice ritiene che bisogna dubitare della legittimità della legge, egli sospende il giudizio e rimette gli atti alla corte costituzionale. Apertosi il giudizio costituzionale, l’esame delle questione viene affidata a un giudice (giudice relatore) che ne riferisce agli altri giudici. I giudici, al termine di un udienza pubblica, si riuniscono da soli in camera di consiglio per emettere la sentenza. Sentenza di accoglimento: la corte costituzionale accoglie la tesi della incostituzionalità; essa avviene espressamente dichiarata nella sentenza che menziona anche gli articoli in contrasto. Sentenza di rigetto: quando la corte costituzionale dichiara l’infondatezza della questione. I conflitti di attribuzione possono essere: -tra i poteri dello stato; -tra stato e regione; -tra regioni. Perché possa sorgere un contrasto di attribuzione tra poteri dello stato occorre che: -esso sorge tra organi appartenenti o poteri diversi; -esso sorga tra organi competenti a dichiarare la volontà del potere a cui appartengano; -esso riguarda la delimitazione della sfera di attribuzioni. ex. Paralamento e Governo, Ministro della Giustizia e giudici. La procedura prevede un ricorso diretto alla Corte Costituzionale che esamina la questione e se ritiene che esista un conflitto la risolve indicando qual è il potere cui spettano le attribuzioni contestate. I conflitti tra Stato e Regioni o tra Regioni presuppongono che all’origine della controversia non ci sia un atto legislativo. La corte costituzionale esercita la funzione di risoluzione dei conflitti quando le controversie riguardano in un comportamento privo di carattere legislativo: ex. Atto amministrativo dello stato che invade la competenza regionale. La corte costituzionale decide sulla proponibilità del referendum abrogativo. Il ricorso al referendum abrogativo è ammissibile nei confronti di qualsiasi legge a eccezione di quelle: tributarie; di bilancio; amnistia e indulto. La corte costituzionale è giudice penale nei giudizi in cui il presidente della Repubblica è accusato di alto tradimento e attentato alla costituzionale. I° Fase = il Parlamento decide sulla messa in accusa a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il Presidente della camera trasmette l’atto di accusa alla corte costituzionale. II° Fase = il Presidente della corte costituzionale provvede direttamente all’interrogatorio. III° Fase la corte si riunisce in camera di consiglio alla presenza dei giudici ordinari e aggregati. Nelle votazioni il presidente vota per ultimo e non sono ammesse astensioni. La Corte decide con sentenze inappellabile.

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